Responsabilità Civile Auto

Cos’è la R.C.A. ?

L acronimo R.C.A. è l’abbreviazione di Responsabilità civile auto, definizione tecnica delle polizze veicoli , questa tipologia di contratto è obbligatorio su tutti i veicoli in circolazione su strade pubbliche.

LEGGE 24 DICEMBRE 1969, N. 990

Art. 1 (Veicoli con obbligo di assicurazione)
I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico, o su aree a queste equiparate se non siano coperti, secondo le disposizioni della presente legge, dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’ articolo 2054 del codice civile.

Cos’è previsto dalla legge per i mezzi sprovvisti di regolare

Polizza RCA ?

Considerando che il codice della strada prevede l’obbligo di contratti RCA sui veicoli a motore in circolazione su suolo pubblico, non munire il proprio veicolo a motore è un reato perseguibile, come previsto dall’articolo 193 comma 2, tramite il quale è prevista un’ammenda di € 742,00 ed immediato fermo amministrativo (sequestro)
CU ( classe di merito)


La classe di merito universale può essere definita come punteggio attribuito ad’ un mezzo assicurato ed al contraente , alla stipula d’una polizza RCA con contratto in   bonus malus, il “punteggio” della classe di merito viene considerato su una scala che va da 1 alla 18. Alla stipula della prima polizza, se non si può usufruire del decreto Bersani, viene assegnata al mezzo assicurato ed al contraente  una CU 14 (classe d’entrata) classe avrà una variazione  a fine anno contrattuale in base alla condotta della guida del contraente e degli eventuali usufruttuari del mezzo, se questi non causeranno sinistri per tutta la durata del contratto otterranno un “premio” che corrisponderà alla diminuzione della classe di merito, questa  si abbasserà d’un punto passando dalla 14 alla 13 variazione in “bonus” ,nel caso contraente o usufruttuari provochino uno sinistro lungo la durata del contratto assicurativo si avrà una penalizzazione di classe di merito, questa salirà di due classi dalla 14 alla 16 variazione in “malus”, se l’assicurato o conducenti del veicolo provocheranno due sinistri nell’anno assicurativo subiranno una variazione di 5 CU in “malus”. Le variazioni in “bonus” agevoleranno il contraente tramite la diminuzione del premio polizza, nel caso delle variazioni in “malus” l’assicurato subirà da parte della compagnia un aumento del premio polizza.

In sintesi

Le classi di merito sono punteggi che variano a seconda dell’andamento dell’anno assicurativo.

Zero sinistri nell’anno assicurativo faranno si che la CU si abbassi di 1 punto e che vi sia la diminuzione del premio polizza

1 sinistro nell’anno assicurativo causerà aumento del premio assicurativo ed innalzamento della CU

2 sinistri nell’anno assicurativo porteranno all’ aumento del premio polizza ed alla perdita di 5 CU

RISARCIMENTO DIRETTO

Da qualche anno a questa parte, le compagnie di assicurazione, hanno inserito un nuovo metodo di gestione per l’indennizzo dei sinistri stradali. Il Risarcimento Diretto è il medesimo regolamento di esecuzione previsto dall’articolo 150 del Codice  a dichiarare la nuova finalità della normativa.

Art. 14 Regolamento di esecuzione del Risarcimento Diretto (benefici derivanti agli assicurati)

1.       Il sistema del risarcimento diretto dovrà consentire effettivi benefici per gli assicurati, attraverso l’ottimizzazione della gestione, il controllo dei costi e l’innovazione dei contratti etc.

Il Risarcimento Diretto nasce nel 2007, prendendo come esempio alcuni modelli di gestione di altri Paesi Europei.

Che cos’è il Risarcimento Diretto

Il Risarcimento Diretto è una struttura “legale – convenzionale”  che consente ai danneggiati, di eventuali  sinistri stradali, di recepire il giusto indennizzo (per danni materiali senza limite e per danni fisici sino a 9 punti di invalidità permanente)

Tramite il Risarcimento Diretto ogni assicurato potrà ricevere l’indennizzo per un sinistro, di cui è vittima, direttamente dalla propria Compagnia di Assicurazione, la quale in un secondo momento si rivolgerà alla compagnia della controparte per recuperare l’ammontare del risarcimento versato al proprio cliente.